|
Il contributo massimo erogabile non può superare il 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, entro il limite di 100 mila euro. Il limite massimo è ridotto a 15 mila euro per le attività volte all'ottenimento, da parte delle imprese, della certificazione di qualità e della certificazione ambientale.
I contributi concessi alle piccole e medie imprese in base alle disposizioni della presente legge non possono in ogni caso superare le soglie indicate dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 agosto 1992, ed in particolare dal punto 3.2. e dalle eventuali modifiche della materia da parte di organismi centrali dello Stato.
Verranno riconosciute le spese sostenute nei 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.
|